Coronavirus, l’ordinanza di Regione Lombardia del 21 ottobre
Regione Lombardia ha emanato nuove misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In allegato il documento integrale, (REGIONE LOMBARDIA – LE MISURE DEL GOVERNO) questi i principali provvedimenti presi:
Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio
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È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
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Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.
Sport di contatto dilettantistici
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.
Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre
È vietato lo svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente svolte su area pubblica, restando escluse da tale divieto le manifestazioni fieristiche che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
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