Sgombero neve, firmata l’ordinanza valida dal 6 dicembre al 15 marzo

Firmata la nuova ordinanza per lo sgombero neve (LEGGI L’ORDINANZA COMPLETA), il provvedimento sarà in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 marzo 2022 e prevede che: 

  • Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall’autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;

  • Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli amministratori, gli inquilini, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, degli immobili prospettanti sul suolo pubblico, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1,50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni disabili), antistante le rispettive proprietà;

  • In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell’area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali);

  • In caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al precedente punto 2, dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio o, in caso di abbondanti nevicate, allo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi;

  • Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;

  • È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare;

  • La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere sparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione;

  • Nel caso in cui si fosse in presenza di nevicata abbondate il servizio di raccolta della differenziata non verrà erogato e pertanto i sacchi e/o bidoni dovranno essere trattenuti presso il proprio domicilio ed esposti la prima giornata utile successiva all’evento nevoso;

  • Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico: i parchi cittadini, ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area/proprietà comunale ritenuta non idonea al transito pedonale/veicolare;

  • La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l’assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

Disposizioni per le strade private

  • Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli amministratori, gli inquilini degli immobili prospettanti su strade private, devono provvedere allo sgombero di neve su dette strade su cui si affaccino gli immobili, fino all’innesto con le strade pubbliche, al fine di liberare le vie di accesso alle proprietà e permettere il regolare servizio di raccolta rifiuti;

  • I medesimi sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo 1,50 ml sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni disabili), antistante le rispettive proprietà;

  • In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell’area provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali);

  • È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare;

  • La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l’assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi;

I cittadini sono invitati, se non necessario, a non utilizzare il proprio automezzo per gli spostamenti, ad evitare il transito nelle zone alberate ed in corrispondenza di cornicioni e gronde caricati da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l’incolumità personale ed altrui.