Rinnovo concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Cos'è

Per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si prevede un procedimento avviato d’ufficio dal comune entro il 31 dicembre 2020, finalizzato a verificare il possesso e la regolarità della documentazione necessaria espressamente indicata nella DGR 4054/2020.

E’ stata pubblicata in data 23.12.2020 all’albo pretorio la Determinazione N. Generale 1148 del 23.12.2020 ad oggetto” Rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 – Avvio procedimento ai sensi dell’art 8 comma 3 della L. 241/1990″ in relazione ai mercati cittadini ed ai posteggi isolati identificati agli allegati

Allegato A) “Mercato Centrale di Piazza Mercato” del lunedì

Allegato B) “Mercato di Via Mentana” del giovedì

Allegato C) Posteggi Isolati presso gli ingressi del Cimitero Cittadino

  • il procedimento avviato d’ufficio si dovrà concludere entro il 30.06.2021. Nelle more della conclusione delle procedure amministrative, agli operatori economici interessati è consentito di proseguire l’attività;
  • il procedimento riguarderà le verifiche del possesso e della regolarità della documentazione indicata al paragrafo 3.2.1 comma 2 dell’Allegato A della DGR 4054 del 14.12.2020, in capo al soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescinedere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea;
  • il SUAP opera l’acquisizione d’ufficio della documentazione di cui sopra e richiederà al soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr 445/2000, solo dei documenti che non siano già in possesso della pubblica amministrazione;
  • in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021, pena la revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.
  • qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3.2.1 comma 2 dell’Allegato A della DGR 4054 del 14.12.2020 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il SUAP procederà alla revoca della concessione;
  • l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è il SUAP – pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Si evidenzia che:

  • le concessioni saranno rinnovate fino al 31.12.2032
  • le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare della concessione sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea (in quest’ultimo caso se il soggetto non risulta più iscritto al Registro Imprese dovrà provvedere alla reiscrizione entro il 30.06.2021 pena la revoca della concessione)

ai sensi delle linee guida ministeriali approvate il 25 novembre 2020, sono oggetto di rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

PROROGA VALIDITA’ CONCESSIONI DI POSTEGGIO e CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

 

 

D.L. 41 del 22.03.2021

Art. 26 bis – Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Documenti

Ultimo aggiornamento: 10/01/2024, 18:32

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