Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria

Cos'è

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA

Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere (richiesta di autorizzazione paesaggistica), corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

 

La procedura di autorizzazione paesaggistica è normata dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 e.s.m.i .

 

La documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare le richieste di autorizzazione paesaggistica è definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 ; come previsto all’art. 3 del citato Decreto, tale documentazione è stata integrata e semplificata dall’accordo sottoscritto in data 4 agosto 2006 tra la Regione Lombardia  e la Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici ed Architettonici della Lombardia e prevede la redazione della relazione paesaggistica, degli elaborati dello stato di fatto e degli elaborati di progetto, così come indicati nell’allegato A alla D.G.R. n. 9/2727 del 22.12.20011 riguardante i nuovi criteri regionali relativi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

 

Descrizione del procedimento

Il Comune riceve la domanda di autorizzazione con allegato il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della commissione paesaggio.

Successivamente il Comune, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.

Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta. Se entro tale termine la Soprintendenza non si esprime il Comune, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, provvede al rilascio del provvedimento finale.

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. Entro il termine assegnato l’interessato può inviare osservazioni al Soprintendente che entro 45 giorni si determina accogliendo o meno tali osservazioni. Trasmette poi al Comune il definitivo parere sul quale l’Ente rilascerà il provvedimento finale.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE A MEZZO DEL PORTALE   https://magenta.comune-online.it/.

Costi

N. 2 marche da bollo pari ad € 16,00 relativa alla domanda e al provvedimento finale che rilascerà il Comune di Magenta.

Pagamento dei diritti di segreteria pari a € 100,00

 

Tempi

105 giorni

 

Documenti

Ultimo aggiornamento: 29/02/2024, 17:32

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