Autenticazione di firma

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Attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che la firma posta in calce ad un documento è stata fatta da quella persona. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici


A chi è rivolto

A tutte le persone maggiorenni che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Descrizione

L’autentica delle firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, non appartiene propriamente ai servizi demografici, bensì all’impiegato che viene incaricato dal Sindaco, che potrebbe essere l’impiegato di un qualsiasi ufficio comunale.

La firma deve essere apposta in presenza del funzionario, il quale deve identificare il sottoscrittore (per conoscenza personale o previa esibizione di un documento di identità valido), quindi attestare che la firma è stata apposta in sua presenza, che ha identificato il dichiarante indicando il modo con cui l’identità è stata accertata, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita e apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

L’autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.

Come fare

È necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe

Cosa serve

Può essere richiesta solo se il documento è una istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o una delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica amministrazione (pensioni).

L'autentica di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio o di altri pubblici ufficiali e non del Funzionario incaricato dal Sindaco.

La firma deve essere effettuata dall'interessato davanti al pubblico ufficiale che deve autenticarla.

 

Cosa si ottiene

Rilascio di firme autenticate

Tempi e scadenze

Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Quanto costa

L'autentica è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00, a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata dall'interessato/a all'atto della sottoscrizione.

Oltre ai diritti di segreteria pari a:

  • 0,52 centesimi se soggetta a bollo da corrispondere esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA
  • 0,26 centesimi se esente da bollo da una norma da corrispondere esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA

Vincoli

Limiti all’attività di legalizzazione

Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.

Si possono autenticare le sottoscrizioni:

· degli atti relativi al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia su di essi, ovvero pegni ed ipoteche.

· relative a quietanze liberatorie.

· sugli atti previsti dal Codice di Procedura Penale.

·  su determinati atti relativi le adozioni.

·  su dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito.

·  le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare) o in materia di adozione (art. 31 lett. e) L. 184/1983).

·   le istanze e dichiarazioni sostitutive rivolte a privati.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda invece “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato” (D.P.R. 445/2000 art. 47), sia riferiti all’interessato stesso che ad altre persone.

Infine, l’incaricato del Sindaco può legalizzare atti rivolti alla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, se finalizzati alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, ad esempio una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità.

NON si possono invece legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge, dichiarazioni di volontàNon si possono quindi legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Casi particolari

 

Se il documento è in lingua straniera

I funzionari italiani possono operare solo su documenti redatti in lingua italiana, pertanto un documento redatto in altre lingue dovrà essere accompagnato da una traduzione opportunamente legalizzata.

Accedi al servizio

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 15:41

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