Carta d'Identità Elettronica - C.I.E.

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È il documento che certifica l'identità personale. I cittadini italiani possono ottenere il documento valido per espatriare nei Paesi dove è consentito.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel comune di Magenta, anche minorenni. I non residenti nel comune di Magenta, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio Comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe.

Descrizione

La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall’art.3, c.2, del R.d. n. 773/1931, come modificato dall’art. 40, c.2, lett.a) del D.L. n. 1/2012).

In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

I genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.

I dati del titolare presenti sul documento sono:

  • Comune emettitore
  • Nome del titolare
  • Cognome del titolare
  • Luogo e data di nascita
  • Sesso
  • Statura
  • Cittadinanza
  • Immagine della firma del titolare
  • Validità per l’espatrio
  • Fotografia
  • Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
  • Genitori (nel caso di carta di un minore)
  • Codice fiscale
  • Estremi dell’atto di nascita
  • Indirizzo di residenza
  • Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Copertura geografica

Territorio del comune di Magenta

Come fare

La CIE si può richiedere sin da 6 mesi dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

È necessario presentarsi con la vecchia carta di identità, oppure la denuncia di smarrimento/furto, il codice fiscale e una fototessera.
L’operatore dell’Ufficio Anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.

Si informa che è possibile rilasciare solo la C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica). Le carte d’identità in formato cartaceo in corso di validità rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

Cosa serve

  • carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).
  • 1 fotografia formato fototessera (cm.3,5 x 4,5), recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontale, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n. 400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005. Per il cittadino è anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, oltre alle suddette caratteristiche, anche le seguenti: definizione immagine: almeno 400 dpi - dimensione del file: massimo 500kb - formato del file: JPG.
  • I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può avariare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso.

inoltre:

  • Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.
  • Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe). È necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio (atto di assenso); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Tutelare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età. Non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Cosa si ottiene

Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).

Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.

Tempi e scadenze

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.

La CIE viene spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

La CIE ha le seguenti scadenza a seconda all’età del titolare:
• 3 anni per i minori di 3 anni;
• 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
• 10 anni per i maggiorenni;
• 3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

180 giorni

Rinnovo

giorni prima della scadenza del documento di cui si può richiedere il rinnovo

15 giorni

Consegna CIE

giorni entro i quali la CIE viene recapitata dopo l'appuntamento allo Sportello

Quanto costa

Il rilascio della CIE prevede un costo di euro 22,20 in contanti all’operatore dell’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta che comprendono anche le spese di spedizione.

Di tale cifra 16,79 euro sono destinati allo Stato e 5,41 euro restano al Comune.
È possibile effettuare il pagamento in contanti presso lo Sportello Anagrafe, con POS oppure online cliccando qui

Vincoli

VALIDITÁ PER L'ESPATRIO

L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, ovvero voglia richiederla con validità per l'espatrio, deve sottoscrivere, in sede di richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In mancanza di tale sottoscrizione, il documento verrà rilasciato con l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.

Art.3, L. n.1185/1967

Casi particolari

Particolari casi di urgenza

L’Ufficio Anagrafe rilascia solo la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.

Il Ministero dell'Interno ha previsto che la carta d'identità cartacea “deve essere concessa per agevolare il cittadino in caso di effettiva necessità, solo in presenza di gravi motivi” (2013 - risposta a quesito). Anche in questo caso spetta al cittadino comprovare quale siano i gravi motivi.

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmenteTale possibilità sarà praticabile fino all’esaurimento dei documenti cartacei in dotazione al Comune, in quanto il Ministero degli Interni ne ha interrotto la fornitura.

Carta d'identità cartacea

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente. Quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio.

Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 agosto 2026.

In attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Interno rispetto ai documenti che a tale data dovessero risultare ancora non scaduti, è comunque certo che da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Per il rilascio del documento cartaceo servono 3 fotografie formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.Nel documento non è necessaria l'indicazione dello stato civile, che può essere espressamente richiesta dall'interessato. La professione viene riportata solo presentando, al momento della richiesta di rilascio, apposito documentazione che la attesta.

Costi: Il costo della carta d'identità cartacea è di Euro 5,42.

Richiedenti non residenti nel comune di Magenta

La carta d'identità può essere rilasciata anche da un Comune diverso da quello di residenza (è comunque obbligatorio che la persona sia iscritta nell'Anagrafe della popolazione di un Comune italiano). Questa possibilità è consentita nel caso in cui la persona sia temporaneamente dimorante nel Comune.

Comune di dimora

Spetta al cittadino comprovare che è effettivamente, e non casualmente, dimorante nel Comune.

Rientrano in tale categoria tutti coloro che siano in grado di comprovare di essere temporaneamente dimoranti nel Comune: ricoverati in case di cura o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, temporaneamente ospiti di amici e parenti, in grado di comprovare tale condizione, coloro che hanno una sede di lavoro nel Comune, comunque tutti coloro che definiremmo dimoranti ma non ancora, per le più svariate ragioni, residenti.

Pertanto deve essere acquisita la documentazione che comprovi l’effettiva dimora. Se nel caso dei ricoverati e domiciliati in strutture ciò sarà agevole, nel caso di chi è semplicemente ospite temporaneo di privati (ma anche in hotel o alloggi di varia natura) l’interessato dovrà produrre qualsiasi elemento oggettivo in grado di dimostrare la sua condizione particolare di temporaneamente dimorante.

Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione

Per le persone che per motivi di salute, eventualmente documentabili, non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE prendendo contatti con l’Ufficio anagrafe. In tal caso non verranno prese le impronte digitali. In questi casi il documento avrà la durata limitata ad un anno.

Cittadini italiani residenti all'estero

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.

La richiesta può essere presentata da tali cittadini utilizzando la piattaforma "Prenota online" o il diverso canale messo a disposizione dall'ufficio consolare competente per territorio e consultabile sul suo sito internet.

Dalla richiesta alla data stabilita per l'appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari all'ufficio consolare per l'esecuzione del riscontro dei dati anagrafici e per la soluzione di eventuali disallineamenti.

Il giorno stabilito per l'appuntamento l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta, presentare una foto formato tessera e la ricevuta del pagamento del costo del documento.
Inoltre, ad eccezione dei minori di anni 12, occorre che l'ufficio acquisisca le impronte digitali e la firma, che sono registrate in sicurezza esclusivamente all'interno del microchip presente nella CIE.

Risulta indispensabile che l'atto di nascita dell'interessato sia stato già trascritto nei registri di stato civile del Comune di riferimento, in considerazione che gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

Nell'ipotesi in cui i dati anagrafici non fossero completamente coincidenti, l'operatore consolare sospende la procedura di rilascio e invia la richiesta di convalida dei dati di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE che, verificati i dati e apportate eventuali modifiche, attribuisce il predetto codice attraverso il sistema ANPR.

Ultimata la procedura, i dati del cittadino sono inviati dal Consolato al centro di produzione nazionale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che produce materialmente il documento.
Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dalla richiesta in Consolato o dal perfezionamento della pratica, e il richiedente potrà verificare il tracciamento della spedizione sul sito di Poste Italiane.

Il processo di emissione della CIE per i cittadini residenti all'estero presso il Comune, è attualmente in fase di elaborazione, pertanto a tali cittadini il Comune può rilasciare esclusivamente il modello cartaceo.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Ulteriori informazioni

Note

    • Il rinnovo del documento può essere richiesto 180 giorni prima della data di scadenza. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.
    • La carta d'identità valida per l'espatrio NON riporta la scritta "non valida per l'espatrio".
    • Nella CIE non è prevista l’indicazione dello stato civile, della professione, dei segni particolari e del colore di occhi e capelli, che erano invece presenti nella versione cartacea.
    • Per sapere quali siano i paesi stranieri in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, è necessario informarsi presso le Questure o i Commissariati di P.S., o sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la capacità genitoriale). In seguito all'entrata in vigore del D.L 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 deve essere indicato il nome dei genitori;
  • affidati ad un accompagnatore munito di attestazione di accompagnamento
  • affidati con dichiarazione di accompagnamento dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea).

Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE (con passaporto).

Per le persone con figli minori, il richiedente dichiara di avere l'assenso da parte dell'altro genitore avente la capacità genitoriale, di cui può anche essere, non obbligatoriamente, presentata l'autorizzazione scritta, in mancanza di dichiarazione del richiedente o di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio. L'atto di assenso può essere sostituito dal nulla osta del Giudice Tutelare.

Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.

In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.

In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.
Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fideifacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

  • I cittadini fisicamente impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe, possono contattare gli operatori per ottenere le informazioni e le modalità per ottenere il documento a domicilio. 
  • Una nuova carta d'identità può essere richiesta prima della scadenza di quella precedente, se vengono modificati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza), o in caso di smarrimento, furto o deterioramento. Nel caso di cambio di indirizzo, il documento non viene sostituito in quanto si tratta di dati non utili al riconoscimento della persona.
  • Dichiarazione per la donazione degli organi Al momento della richiesta della carta d'identità, è possibile sottoscrivere la dichiarazione per la donazione dei propri organi.
  • Nel caso in cui la carta d'identità già scaduta sia stata smarrita o venisse rubata, si consiglia vivamente di farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto le normative prevedono che in alcuni casi il documento scaduto possa comunque essere utilizzato.

La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 13/03/2024, 09:07

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