Autocertificazione e decertificazione

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L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana


A chi è rivolto

A tutti i cittadini.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

L’art. 1 lett. f del D.P.R. n. 445/2000 afferma che il certificato è “il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.

I registri, gli atti, la documentazione cartacea sono pertanto la fonte primaria, ma l’ultima condizione, quel “comunque accertati”, lascia spazio ad un certo margine di manovra da parte del pubblico ufficiale: se questi viene per caso a conoscenza di uno stato, di un fatto, oppure si ha qualche dubbio sull’effettiva correttezza di un atto o di un registro, è ovviamente doveroso che siano attivate delle verifiche.

La decertificazione dal 2012

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. n. 445/2000).
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.

La differenza con la normativa introdotta nel 2011 con la Legge n. 183, è stata che prima le modalità erano alternative: o si accettava un certificato o si chiedeva d’ufficio. Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi NON POSSONO accettare certificati, possono solamente operare d’ufficio, e comportamenti non coerenti con tali disposizioni rappresentano delle violazioni dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art.74 del D.P.R. n. 445/2000).
La violazione dei doveri d’ufficio costituisce certamente comportamento sanzionabile dal punto di vista disciplinare.
Inoltre, vi possono essere anche aspetti di rilevanza penale, giacché la violazione dei doveri d’ufficio, così come configurata dall’articolo 72, comma 2, del testo unico appare illecito penale ai sensi dell’articolo 328, comma 2, del codice penale.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “.
Naturalmente il discorso non si applica agli stranieri, per i documenti di competenza del loro Stato. Per i dati registrati in Italia vale invece lo stesso approccio.
Questo deriva dal fatto che il Pubblico Ufficiale italiano non ha alcuna competenza a chiedere documenti a Stati esteri: se ha bisogno di un’informazione relativa ad un cittadino italiano, deve essere richiesto dov’è conservata, tanto che sia un Ente sul territorio italiano quanto un Consolato italiano all’estero.
Se però uno straniero deve produrre qualcosa che riguarda il suo Stato, starà a lui attivarsi; ad esempio il nulla-osta al matrimonio ai sensi dell’art 116 del Codice Civile deve essere prodotto dall’interessato/a, non richiesto dall’Ufficiale dello Stato Civile.

Anche i privati devono accettare l’autocertificazione
Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, sono state apportate importanti modifiche all’art.2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L’OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE.

Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall’art. 71.
Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto. Naturalmente, come già avviene tra le P.A., si potrà comunque rilasciare un’informativa o un certificato, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione, e deve sempre essere totalmente gratuita.
Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all’art. 71 del d.P.R. n.445/2000, relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono resi le dichiarazioni”.

Come fare

Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagina bianca o su modelli riportati in allegato che procederà alla sottoscrizione.
Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione. Gli Uffici pubblici e i privati sono obbligati ad accettarla.
La firma sull'autocertificazione non è soggetta ad autentica in alcun caso.

Come compilare l'autocertificazione
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini.

La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure “entra con CIE” (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe.
Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.

Cosa serve

L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce

Cosa si ottiene

Dichiarazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati.

Tempi e scadenze

I certificati hanno validità sei mesi

 

Quanto costa

L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo.

Vincoli

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
1. data e il luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. qualità di vivenza a carico;
25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.

Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47.

Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un’autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento. Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all’istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un’istanza del tipo “il sottoscritto, nato a.., residente in... chiede …” già costituisce implicita autocertificazione di nascita e residenza.

Casi particolari

Gli stranieri

Tutto il discorso si applica solo agli italiani, oppure anche agli stranieri? Stranieri UE o extra UE?
Anzitutto bisogna comprendere che gli Stati esteri, tanto europei quanto extra UE, hanno una loro legislazione specifica, per cui se un cittadino chiede un certificato per un Comune o altro Ente pubblico estero ha tutto il diritto di ottenerlo, dato che non è detto che in altri Paesi esista l’autocertificazione.
Si emetterà dunque un certificato “valido per l’estero”, contenente tutti i dati previsti dalla nostra normativa.
Viceversa, ricordiamo che l’autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, per cui se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, ad esempio un titolo di studio ottenuto in un Istituto italiano, non ci sono problemi ad accettarla, sempre che non si sia già operato d’ufficio ad acquisire l’informazione.
Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all’estero, questo esula dalla competenza dell’ufficiale d’anagrafe e lo straniero dovrà dunque procurare un certificato del proprio Stato, naturalmente tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.

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Documenti

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Dichiarazione

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NASCITA

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RESIDENZA

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STATO CIVILE

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STATO-DI-FAMIGLIA

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TITOLO-DI-STUDIO

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CITTADINANZA

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CUMULATIVA

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ESISTENZA IN VITA

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Contatti

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Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 15:37

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