CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
L´art. 13 del D.L. 201/2011, ha anticipato all´anno 2012, in via sperimentale, l´applicazione dell´IMU istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011.
CHI DEVE PAGARE L´IMPOSTA
Presupposto dell´imposta è il possesso di immobili:
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il pagamento deve essere effettuato dal proprietario dell´immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l´imposta deve essere pagata da chi utilizza l´immobile (locatario finanziario)
l´IMU si applica anche all´abitazione principale e alle sue pertinenze.
Per abitazione principale si intende l´immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l´abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In caso di
separazione o divorzio
l´imposta è dovuta dall´assegnatario dell´abitazione disposta a seguito di provvedimento legale di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili dal matrimonio.
Per pertinenze dell´abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all´unità ad uso abitativo.
NB non è più consentita l´assimilazione all´abitazione principale degli immobili dati in uso gratuito a parenti e affini entro il primo o secondo grado pertanto tali immobili sono da considerarsi ALTRO FABBRICATO con aliquota 10,6‰
VERSAMENTI
L´IMU si versa in due rate:
acconto
entro il 16 giugno (per l´anno 2012 entro il 18 giugno) pari al 50% dell´imposta dovuta applicando l´aliquota di base
saldo
entro il 16 dicembre (per l´anno 2012 entro il 17 dicembre) con eventuale conguaglio
Il primo versamento deve essere effettuato a giugno
utilizzando il modello F24
con l´applicazione delle aliquote di base stabilite dalla legge:
4‰ abitazione principale e pertinenze –
da versare al Comune
7,6 ‰ altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
da versare per il 50% al Comune e per il restante 50% allo Stato
New… Il versamento a saldo potrà essere effettuato
utilizzando il modello F24
compilabile sul sito
con l´applicazione delle aliquote approvate e di seguito indicate.
Il versamento relativo
all´abitazione
principale e pertinenze è da effettuare
solo al comune
Il versamento relativo
agli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
è da effettuarsi in parte al Comune ed in parte allo Stato. Precisamente la quota dovuta allo Stato è pari al 50% delle aliquote base, quelle su cui è stato pagato l´acconto (7,6‰)
ABITAZIONE PRINCIPALE:
per l´anno 2012 è possibile pagare in due o tre rate
a) due rate:
– la prima entro il 18 giugno pari al 50% dell´imposta dovuta applicando l´aliquota di base
– la seconda entro il 17 dicembre a saldo con eventuale conguaglio
b) tre rate:
– la prima entro il 18 giugno pari al 1/3 dell´imposta dovuta applicando l´aliquota base
– la seconda entro il 17 settembre pari al 1/3 dell´imposta dovuta applicando l´aliquota base
– la terza entro il 17 dicembre a saldo con eventuale conguaglio
CALCOLO IMPOSTA New…
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.09.2012 sono state modificate le aliquote di base IMU
Il Saldo da versarsi entro il prossimo 17 dicembre dovrà essere rideterminato in base alle seguenti aliquote
Imponibile fabbricati:
calcolo
: (Rendita catastale + 5%) x moltiplicatore x aliquota
tipologia
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‰ IMU
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moltiplicatore
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Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)
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4.00
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160
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L´unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata è assimilata ad abitazione principale
– (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) |
4.00
|
160
|
L´unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata è assimilata ad abitazione principale – (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)
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4.00
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160
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Unità immobiliari cat. A (escluse le pertinenze) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell´art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente
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7.60
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160
|
Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)
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4.00
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160
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Altri immobili – cat. A( esclusi A/10), C02, C06, C07
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10.60
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160
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Fabbricati generici (cat. B, C04, C05)
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10.60
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140
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Uffici e studi privati (cat. A10)
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10.60
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80
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Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)
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9.60
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60
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Laboratori per arti e mestieri C/3
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9.60
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140
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Negozi e botteghe (cat. C01)
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9.60
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55
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Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)
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10.60
|
80
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Fabbr. rurali strumentali all´attività agricola(D10)
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2.00
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60
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Fabbr. rurali strumentali all´attività agr.(cat.A,C02,C06,C07)
|
2.00
|
160
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Imponibile terreni agricoli:
calcolo: (Reddito dominicale + 25% ) x moltiplicatore x aliquota
tipologia
|
‰ IMU
|
moltiplicatore
|
Terreni agricoli
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7.60
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135
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Terreni incolti
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7.60
|
135
|
Terreni agricoli con requisito previdenza agricola
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7.60
|
110
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Imponibile aree fabbricabili:
calcolo: Valore commerciale (valore venale in comune commercio) x aliquota IMU
tipologia
|
‰ IMU
|
moltiplicatore
|
Aree fabbricabili
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10.60
|
1
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Per i valori medi di mercato approvati dal comune si rimanda alla sezione IMU tabelle valori aree edificabili anno 2012.
DETRAZIONI
Abitazione principale – Dall´imposta dovuta a titolo di ABITAZIONE PRINCIPALE (e assimilati) e relative PERTINENZE si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell´anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi che la utilizza come abitazione principale proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Figli di età inferiore ai 26 anni Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prima casa è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell´unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di €. 400,00
– la detrazione complessiva non può superare €. 600,00 (€. 200,00 + €. 400,00)
– se il figlio compie 26 anni nel corso dell´anno la detrazione spetta in proporzione al periodo per il quale non si supera l´età di 26 anni (es: data di nascita 01/04/1986 detrazione €. 50,00/12×3=€. 12,50)
RIDUZIONI
Fabbricato di interesse storico e artistico
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50% della base imponibile
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Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
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50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell´anno durante il quale sussistono dette condizioni. L´inagibilità deve essere accertata dall´ufficio tecnico o dichiarata con autocertificazione. New…
si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche definite all´art. 3.1.12 del vigente Regolamento Locale di Igiene e s.m.i.
|
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
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Sono soggetti all´imposta limitatamente alla parte del valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
– del 70% dell´imposta sulla parte di valore eccedente € 6000 e fino a € 15.500;
– del 50% dell´imposta sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
– del 25% dell´imposta sulla parte di valore eccedente € 32.000;
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IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE: E801
CODICI F24 – IMU
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Codice
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Tributo
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3912
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IMU per l´abitazione principale e pertinenze – COMUNE
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3913
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IMU per fabbricati rurali a uso strumentale – COMUNE
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3914
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IMU per i terreni – COMUNE
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3915
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IMU per i terreni – STATO
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3916
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IMU per le aree fabbricabili – COMUNE
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3917
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IMU per le aree fabbricabili – STATO
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3918
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IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
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3919
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IMU per gli altri fabbricati – STATO
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3923
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Interessi IMU – COMUNE
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3924
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Sanzioni IMU – COMUNE
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