Matrimonio civile

  • Servizio attivo

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale.


A chi è rivolto

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

Descrizione

Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno dalle stesse.

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio. Nel giorno stabilito l’Ufficiale di Stato Civile formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni,

I matrimoni vengono celebrati nell’orario e nei giorni preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell’orario, della prenotazione della Sala e dei relativi costi, è regolata da apposito Regolamento della Giunta comunale.

Nel Comune di Magenta i matrimoni civili possono essere celebrati presso il Palazzo comunale nella Sala dell’atrio e presso la Sala di Casa Giacobbe.

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello stato di “coniuge“. L’Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Come fare

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l'Ufficiale di Stato Civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Tempi e scadenze

RILASCIO AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni

Quanto costa

In allegato tariffe anno 2024

Vincoli

Il codice civile prevede alcune condizioni affinché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  1.  gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2.  i fratelli e le sorelle;
  3.  lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4.  gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5.  gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6.  l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7.  i figli adottivi della stessa persona;
  8.  l'adottato e i figli dell'adottante;
  9.  l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10.  persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Casi particolari

Compilare apposito modulo in ogni suo campo allegando copie documenti di identità.

Per tariffe e condizioni del servizio si rimanda agli allegati.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Il Tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al   cancelliere del Tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato

Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale o da un cittadino italiano (iscritto nelle liste elettorali) indicato dai nubendi.

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012).

La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):

  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
  • riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
  • accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
  • per gli sposi, il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). 

Solo in casi eccezionali (L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”) è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024, 14:14

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