AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere (richiesta di autorizzazione paesaggistica), corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.
La procedura di autorizzazione paesaggistica è normata dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 e.s.m.i .
Con il DPR 31/2017 è stata individuata una serie di interventi di lieve entità (allegato B del DPR 31/2017 a cui si rimanda per l’elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Come indicato nell’art. 8 del DPR 31/2017 “nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.”
Documentazione
L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme e coi contenuti di cui all’Allegato «D» e corredata da tutti i documenti, relazioni, elaborati, ricevuta del versamento delle spese di istruttoria, marca da bollo richiesti dalle normative vigenti riguardanti l’intervento da realizzare;
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE A MEZZO DEL PORTALE https://magenta.comune-online.it
Costi
N. 2 marche da bollo pari ad € 16,00 relativa alla domanda e al provvedimento finale che rilascerà il Comune di Magenta.
Pagamento dei diritti di segreteria pari a € 100,00
Modalità di pagamento:
bonifico bancario
Tempi di rilascio 60 giorni
L’autorizzazione paesaggistica “semplificata” rilasciata, verrà trasmessa solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato dal richiedente.
Allegati:
Allegato B DPR 31/2017