Vincoli paesaggistici e competenze

Tutto sui vincoli paesaggistici e le Autorità competenti

VINCOLI

Il territorio del Comune di Magenta trovandosi all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino  è interamente sottoposto a:

Vincolo paesaggistico ai sensi del comma 1, lettera f) – art. 142 D.Lgs 42/2004

Sul territorio del Comune di Magenta insistono inoltre i seguenti vincoli paesaggistici:

Vincolo  ai sensi del comma 1, lettera c) – art. 142 D.Lgs 42/2004 per una fascia di 150 metri ciascuna dal Naviglio Grande.

Sono infatti di interesse paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Naviglio Grande).

Tali aree sono sottosposte a sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs 42/2004 e s.m.i., con esclusione dal vincolo nei casi di cui all’art. 142 al comma 2, contemplanti le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici,ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, e le aree classificate come zone territoriali omogenee C e D ricomprese in Programmi Pluriennali di Attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

Vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,per tutte le aree a “bosco” (così come definititi dalla LR n. 31/2008)

con esclusione dal vincolo dei casi di cui all’art. 142 al comma 2, contemplanti le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, e le aree classificate come zone territoriali omogenee C e D ricomprese in Programmi Pluriennali di Attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

I boschi, così come definititi dalla LR n. 31/2008, presenti sul territorio comunale, sono protetti a norma di legge e il cambio di destinazione d’uso di un terreno boschivo deve essere autorizzato.

Per trasformazione di un bosco si intende “ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale” (comma 1 art. 43 L.R. 31/2008).

L’iter per l’autorizzazione alla trasformazione dei boschi prevede sempre l’autorizzazione forestale che viene rilasciata dal Parco Ticino in quanto Ente Forestale.

E’ inoltre dichiarata di notevole interesse pubblico, quale bene paesaggistico, ai sensi del comma 1, lettera c) e d) dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. una fascia di territorio comunale  a rispetto del Naviglio Grande (vedasi cartografia allegata) così come deliberata dalla Giunta Regionale 9/3671 del 2.7.2012

PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI

Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli.

Il Comune di Magenta, per la presenza all’interno del proprio territorio del Naviglio Grande è interessato dal Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi (PTRA) approvato il 16 novembre 2010 dal Consiglio Regionale. Tale Piano si prefigge l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi.

In particolare il Piano definisce i criteri di intervento per le modalità di uso del territorio:

•individua una fascia di tutela delle aree libere entro 100 metri dalle sponde (esterna agli ambiti già dichiarati di notevole interesse pubblico a i sensi dell’art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

•fornisce indirizzi per l’individuazione di ambiti destinati alla conservazione dell’attività agricola a supporto della Rete Verde Regionale e della Rete Ecologica Regionale

•dispone indirizzi per la realizzazione di una rete di precorsi ciclabili di livello regionale e la riqualificazione delle aree dismesse e degradate.

Per effetto della sua pubblicazione i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e i Piani di Governo del Territorio delle Province e dei Comuni compresi nell’ambito del Piano d’area sono soggetti ad una verifica regionale di coerenza rispetto ai contenuti del Piano stesso, come previsto dall’art. 20, comma 6 della LR n. 12 del 2005.

In particolare, per l’effetto prescrittivo della fascia di tutela dei 100 mt dalle sponde dei Navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art.136 del D.Lgs n. 42 del 2004, i Comuni – qualora in tale fascia siano previsti interventi o programmi di trasformazione convenzionati dopo il 22.12.2010- sono tenuti a trasmetterli in Regione per la verifica di compatibilità con il PTRA.

COMPETENZE

Qualunque opera o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata deve essere preventivamente autorizzati dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.).

Ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i. le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni comprese le opere idrauliche realizzate dagli enti locali stessi, ad eccezione delle opere di competenza regionale, provinciale e degli Enti Parco, così dettagliate:

“Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell’allegato A della presente legge;

c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dall’articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.

4. Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;

b) strade di interesse provinciale;

c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della presente legge;

d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;

e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;

f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003;

g) interventi relativi a (opere – n.d.r.) idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge;

h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.

5. Spetta all’ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;

b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.

6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l’ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

8. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

9. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalla Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori. Per la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.

9-bis. I procedimenti non conclusi con l’adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall’ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data. “

Pertanto  nel territorio del Comune di Magenta, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.,  le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli  articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate:

– dal Comune all’interno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC)

– dall’Ente Parco Ticino all’esterno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC)

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Ultimo aggiornamento: 08/03/2024, 10:30

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