Strutture Ricettive

Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

Strutture ricettive alberghiere

Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante

Strutture ricettive non alberghiere

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli, foresterie, locande, rifugi e bivacchi, strutture all’aria aperta, case per ferie.

  • case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
  • ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, di competenza della Direzione Sport e politiche per i Giovani di Regione Lombardia;
  • foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  • locande: strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  • case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
  • bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
  • rifugi e bivacchi: di competenza della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – Regione Lombardia;
  • strutture all’aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.

Le case e appartamenti per vacanze (CAV), definite all’articolo 26 della L.R. 27/2015, sono “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale (…). Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale
  • in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi”

Le locazioni turistiche (LT) sono state definite da Regione Lombardia con proprio atto D.D.u.o. 13056 del 17.09.19 e con D.D.u.o 17869 del 6.12.19.

Le locazioni turistiche sono alloggi dati in locazione ex articolo 53 del codice del turismo (decreto legislativo 79/2011), articolo 1 comma 2 della legge 431/1998 e articolo 1571 del Codice civile. Non si configurano come strutture ricettive e non sono pertanto previsti i seguenti adempimenti:

  • comunicazione delle tariffe
  • cessazione temporanea
  • periodo di chiusura di 90 giorni

Sia le CAV che le locazioni turistiche devono, pena l’applicazioni delle sanzioni previste per legge:

  • comunicare i flussi turistici attraverso Ross 1000
  • comunicare gli alloggiati alla Questura
  • utilizzare il codice CIR (Codice Identificativo di Riferimento).

Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della Legge Regionale 27/2015, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune, sono intraprese previa SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ai sensi dell’articolo 19 della l.241/1990.

Anche le Locazioni Turistiche sono soggette a comunicazione.

La SCIA e la Comunicazione di inizio attività devono essere presentate a mezzo del portale

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Ultimo aggiornamento: 19/04/2024, 12:33

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