A seguito della separazione tra coniugi, resta comunque la possibilità di riconciliarsi, con una procedura relativamente semplice, introdotta con l’attuale Regolamento dello Stato Civile
Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.