Amianto

Cos'è

CENSIMENTO E PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Regione Lombardia ha approvato la L.R. 14 del 31.07.2012, che modifica e integra la legge 17/2003 relativa al risanamento dell´ambiente, alla bonifica e allo smaltimento dell´amianto.
La nuova legge promuove politiche di sostegno e migliora l´assistenza ai soggetti esposti all´amianto e colpiti da malattie, anche attraverso specifici studi epidemiologici e mirati percorsi di sorveglianza sanitaria. La Regione dovrà ora individuare le aree di maggiore criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per le malattie causate dall´esposizione all´amianto e concentrare su queste particolare attenzione e maggiori risorse. Le modifiche approvate dal Consiglio regionale hanno poi l´obiettivo di favorire e incentivare economicamente la sostituzione di manufatti contenenti amianto con sistemi ecologici o con coperture fotovoltaiche.
Appena disponibili verranno pubblicati i criteri per accedere ai finanziamenti regionali.

COSA FARE
Il proprietario o il legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve:

1.             effettuare il censimento, inviando alla ASL Milano 1 – Dipartimento di Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica, via Spagliardi 19 Parabiago, il modulo NA/1 di notifica presenza amianto in strutture e luoghi (Allegato 4 al Piano Regionale Amianto Lombardia, approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 2005);
2.             per le sole coperture effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto utilizzando l´ Indice di Degrado (ID) approvato con Decreto n. 13237 del 18.11.2008. Tale valutazione deve essere conservata dall´interessato e non deve essere controfirmata da alcun professionista. Solo in casi di segnalazioni/esposti il Comune chiederà al proprietario o al legale rappresentante di fornire la valutazione dell´indice di degrado redatto da personale qualificato;
3.             attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto e valutarne il rischio come previsto dal D.M. 06.09.1994;
4.             fornire informazioni agli occupanti dell´edificio della presenza dell´amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5.             qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione l´immobile necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento si dovrà predisporre e presentare alla ASL il piano di lavoro ai sensi dell´art. 256 del d.lgs 81/2008.
Censimento dell´amianto
Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003, ha avviato il censimento di tutte fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati, obbligando i proprietari a comunicare la presenza di amianto.
Il censimento cerca di definire:
–  dove è l´amianto,
–  quanto ce ne è,
–  in che stato di conservazione è.
L.R. 14 del 31.07.2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto ed è molto semplice.

Il proprietario dell´edificio o l´amministratore condominiale, deve infatti compilare una “scheda” – modulo NA/1 ´notifica presenza di amianto in strutture o luoghi´, indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.

Prima di tutto, è necessario stabilire se nell´immobile siano presenti fonti di amianto.

Se l´edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c´è amianto, il cui uso era già vietato per legge.
Per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza. L´amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell´edificio:
Per il tetto: molti edifici infatti hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come “eternit” (dal nome di uno dei maggiori produttori) o “cemento-amianto”, o “fibrocemento”. Si tratta di un materiale costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto.
Per guarnizioni ed isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l´amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell´isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell´impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.
Indice di degrado
Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorasi e a disperdere nell´ambiente fibre di amianto.
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (D.D.G. 13237/2008).
L´indice di degrado (ID) consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l´ispezione visiva del manufatto.
Il risultato dell´applicazione dell´ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell´immobile e/o il responsabile dell´attività che vi si svolge dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
1.      nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2.      esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3.      rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
Programma di controllo e manutenzione
Nel caso in cui l´ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto e valutarne il rischio come previsto dal D.M. 06.09.1994.
Tale programma implica:
a.      designare una figura professionale con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
b.      tenere un´idonea documentazione da cui risulti l´ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaie e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l´amianto venga inavvertitamente manomesso;
c.       garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
d.      verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
e.      informare correttamente gli occupanti dell´edificio sulla presenza di amianto nello stabile
f.        intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
g.      nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l´edificio almeno una volta all´anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all´ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all´interno dell´edificio.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da personale qualificato.
La bonifica
La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione alla ASL di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro ai sensi dell´art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
Negli interventi devono essere rispettate le procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell´inquinamento atmosferico.
La bonifica può avvenire secondo tre modalità:
_           rimozione: il materiale contenete amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
_           incapsulamento: il materiale è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
_           confinamento: separazione dell´amianto dai locali abitativi, (ad es.: controsoffittature) o con la sovracopertura (installazione di nuova copertura al di sopra di quella esistente in amiantocemento). È necessario in questo caso verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.

NOVITA’ trasmissione informatizzata di notifica/piano e relazione annuale

Regione Lombardia ha realizzato il servizio telematico per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie in caso di interventi di bonifica.

L’applicativo denominato Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) consente al datore di lavoro delle imprese che effettuano attività di bonifica di rendere immediatamente fruibili all’organo di vigilanza territorialmente competente le notifiche e i piani per i lavori di bonifica, resi obbligatori dal d.lgs 81/08 (artt. 250 e 256).

Inoltre, l’invio telematico di questi documenti alimenta la composizione informatica della relazione annuale prevista dall’art. 9 l. 257/92 per un facile assolvimento dell’obbligo di trasmissione posto a carico del datore di lavoro.

In Regione Lombardia l’utilizzo della modalità di invio informatizzata è obbligatorio

– a partire dal 1 aprile 2014 per le notifiche (art. 250 d.lgs 81/08) e i piani di lavoro (art. 256 d.lgs 81/08)

– a partire dall’anno 2015 per la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92, relativa alle attività realizzate nell’anno 2014

Per ulteriori informazioni potete contattare il Dipartimento Prevenzione Medica dell’ASL ai seguenti recapiti

0331/498469-501, e-mail: spresal@aslmi1.mi.it

Documenti

Ultimo aggiornamento: 23/01/2024, 17:07

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona