Cos'è
Art 30 regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente
Scambio reciproco di posteggio
1 I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2 Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3 L’ufficio comunale competente “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
4 Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell’eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla