Scambio reciproco posteggio

Cos'è

Art 30 regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente

Scambio reciproco di posteggio

 

1 I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2 Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3 L’ufficio comunale competente “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

4 Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell’eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla

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Ultimo aggiornamento: 23/05/2024, 17:35

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