Certificazione accertamento compatibilità paesaggistica

Procedura per ottenere la Certificazione di compatibilità paesaggistica di interventi realizzati senza autorizzazione

Cos'è

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, lo stesso Decreto prevede in alcuni particolari casi l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione delle opere.

Ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. può essere pertanto accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

* La circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fornito ulteriori indicazioni circa i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;

2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;

3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

 

Descrizione del procedimento

 

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata presenta istanza al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’ufficio Paesaggio cura l’istruttoria, richiede ed acquisisce:

–      il parere della Commissione per il Paesaggio;

–      il parere vincolante della Soprintendenza (da rendersi entro 90 giorni perentori).

 

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni.

La procedura può concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura del Comune quale titolare della funzione paesaggistica).

Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.

 

 

 

Documentazione

Compilazione su apposita modulistica della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica;

Predisposizione degli elaborati grafici e documentali da redigersi in riferimento alla DGR 9/2727 del 22.12.2011 e all’accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005.

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE A MEZZO DEL PORTALE   https://magenta.comune-online.it.

 

Costi

N. 2 marche da bollo pari ad € 16,00 relativa alla domanda e al provvedimento finale che rilascerà il Comune di Magenta.

Pagamento dei diritti di segreteria pari a € 100,00

 

Sanzione pecuniaria

 

Tempi

180 giorni

Documenti

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2024, 09:08

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