Cos'è
Presentazione domande per affissione di stampati. manifesti. ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum.
L’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1,della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi
entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 9 maggio 2022.
Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.