Elettori temporaneamente all’estero

Cos'è

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020

 

VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

 

L’art.4 bis, comma 2, della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo   giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.

L’opzione dovrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4 –bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all’estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.

Al fine di permettere la necessaria diffusione è possibile presentare richiesta attraverso la compilazione dell’apposito modello di opzione. Tale modello, è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 –bis.

 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/referendum-20-21-settembre-2020-elettori-temporaneamente-allestero

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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024, 21:50

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