tutti i cittadini che hanno diritto all' esenzione
Le esenzioni registrabili in farmacia sono le esenzioni per reddito: E02 – E12 – E13 – E30 ed E40.
Le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologie croniche) ed E40 (malattie rare) sono autocertificabili in farmacia già da molti anni (2015). Le altre esenzioni aggiunte a queste sono la E02, la E12 (disoccupazione) e la E13 (lavoratori in mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà).
Queste esenzioni sono da rinnovare di anno in anno – poiché autocertificano un reddito e quindi una condizione che può variare da un anno all’altro – e per questo la farmacia, grazie alla sua capillarità, i suoi orari estesi e alla vicinanza al cittadino, è il luogo ideale per il rinnovo di queste pratiche.
A differenza delle esenzioni E30 (reddito e patologia) e E40 (reddito e malattia rara), le esenzioni E02 (disoccupazione), E12 (disoccupazione) e E13 (mobilità, cassa integrazione o contratto solidarietà) possono essere estese in sede di autocertificazione anche ad eventuali famigliari a carico del cittadino diretto interessato; conseguentemente l’applicazione per la registrazione delle autocertificazioni in farmacia consentirà di identificare attraverso il codice fiscale eventuali famigliari assistiti lombardi a carico del diretto interessato e di riportali automaticamente sul modulo di autocertificazione.
Per l’esenzione E13 è richiesto che il cittadino-lavoratore diretto interessato completi il modulo di autocertificazione barrando la casella della specifica condizione scelta tra mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga o contratto di solidarietà, e dove richiesto riporti la denominazione, il comune e provincia della propria azienda.
Presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria e i documenti necessari
certificazione di esenzione al ticket farmaceutico
L' esenzione ha validità 1 anno
stampa della certificazione in farmacia
avere diritto all' esenzione
Ultimo aggiornamento: 27/02/2024, 15:30