Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere
Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante
Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli, foresterie, locande, rifugi e bivacchi, strutture all’aria aperta, case per ferie.
Le case e appartamenti per vacanze (CAV), definite all’articolo 26 della L.R. 27/2015, sono “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale (…). Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
Le locazioni turistiche (LT) sono state definite da Regione Lombardia con proprio atto D.D.u.o. 13056 del 17.09.19 e con D.D.u.o 17869 del 6.12.19.
Le locazioni turistiche sono alloggi dati in locazione ex articolo 53 del codice del turismo (decreto legislativo 79/2011), articolo 1 comma 2 della legge 431/1998 e articolo 1571 del Codice civile. Non si configurano come strutture ricettive e non sono pertanto previsti i seguenti adempimenti:
Sia le CAV che le locazioni turistiche devono, pena l’applicazioni delle sanzioni previste per legge:
Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della Legge Regionale 27/2015, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune, sono intraprese previa SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ai sensi dell’articolo 19 della l.241/1990.
Anche le Locazioni Turistiche sono soggette a comunicazione.
La SCIA e la Comunicazione di inizio attività devono essere presentate a mezzo del portale