Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
L’Ufficiale di Stato Civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l’atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
È necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio.
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.
Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti. Per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Redazione del verbale di pubblicazione e sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune
Imposta di bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se gli sposi sono residenti in Comuni diversi).
Sottoscrizione di entrambi i nubendi del verbale di pubblicazione
Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all'ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.
Per i casi o situazioni particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'opposizione al matrimonio
Se l’Ufficiale di Stato Civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del D.P.R. n. 396/2000.
Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto.
A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).
Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L’Ufficiale di Stato Civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.
La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.
Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:
A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del D.P.R. n.396/2000).
L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del D.P.R. n. 396/2000).
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
L’Ufficiale di Stato Civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del D.P.R. n. 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.
Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7, secondo comma, della Legge n. 847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sull'opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).
Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.
È molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del codice civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.