Cos'è
Opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero. L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett.a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto 2022 in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera (modulo allegato) e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si allega il modulo ministeriale da far pervenire entro il 24/08/2022 al seguente indirizzo pec: protocollo@comune.magenta.mi.it o via mail all’indirizzo elettorale@comune.magenta.mi.it