Al bambino nato in Italia da genitori entrambi non italiani viene attribuita la cittadinanza del paese straniero solo quando viene presenta al Comune apposita documentazione rilasciata dal paese di appartenenza.
Ai genitori di minori non italiani nati in Italia
Il bambino nato in Italia da genitori non italiani, deve essere registrato presso l’Ufficio di Stato Civile, che redige l’atto di nascita.
A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall’atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.
La cittadinanza del bambino nell’Anagrafe della Popolazione Residente verrà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA” o “IN CORSO DI DEFINIZIONE”, in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art.2, del D.P.R. n. 394/1999, gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione
Pertanto la cittadinanza del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d’identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA”.
Nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanze diverse e queste siano state entrambe documentate nelle forme prima previste, la nazionalità del bambino verrà attribuita con le seguenti modalità:
1. doppia cittadinanza di cui una italiana: cittadinanza italiana d’ufficio;
2. doppia cittadinanza di cui una di un paese UE: cittadinanza del paese UE d’ufficio;
3. doppia cittadinanza entrambe di paese UE o entrambe non di paese non UE: sono i genitori a dichiarare per iscritto quale cittadinanza desiderano che sia attribuita al figlio.
Nei casi n.2 e n.3, il possesso della cittadinanza non italiana da parte del minore deve comunque essere dimostrata tramite adeguata documentazione rilasciata dal Paese di appartenenza (passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera).
È possibile fare richiesta all'Ufficio Anagrafe
Passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Se la documentazione presentata è in lingua straniera, il documento dovrà essere tradotto e legalizzato
Il riconoscimento della cittadinanza straniera al minore nato in Italia
Non vi sono particolari scadenze da rispettare per comunicare all'Ufficio Anagrafe la documentazione comprovante la cittadinanza del minore, ma fino a quando questa non verrà trasmessa al minore non verrà attribuita alcuna cittadinanza.
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Non è previsto alcun costo
Sulla documentazione rilasciata al minore, quale la carta d'identità, sino alla definizione della cittadinanza, comparirà "cittadinanza non documentata", e rispetto alle procedure, al minore verranno applicate quelle previste per i cittadini stranieri.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.