Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall’estero cittadini appartenenti all’Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell’Allegato B della modulistica ministeriale.
In caso di annullamento sarà ripristinato con effetto retroattivo, il precedente indirizzo di residenza.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Ufficio Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.
Non si forniscono informazioni telefoniche o di persona circa la fase del procedimento.
Tutti coloro che intendono chiedere la residenza (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l’obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.
Non è possibile dichiarare di essere residente presso un’abitazione in ristrutturazione (cantiere edile).
Al fine di facilitare l’accertamento da parte della Polizia Locale si consiglia di apporre il proprio cognome sul citofono e/o sul campanello dell’abitazione.
Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di veicoli targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.