Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria dove è avvenuto il parto. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita.


A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
  • in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro;
  • in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro (vedi casi particolari).

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga redatto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene “Andrea” per una femmina, ma non “Maria” per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale “Franco Maria”.

Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: “Francesco Saverio, Marco”, il nome sarà “Francesco Saverio”.

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Doppio Cognome (Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022)

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.

Esempi:

I genitori padre: BIANCHI – madre: ROSSI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:

  • BIANCHI ROSSI (cognome paterno + cognome materno) – ROSSI BIANCHI (cognome materno + cognome paterno)
  • BIANCHI (solo cognome paterno) – ROSSI (solo cognome materno)

Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.

I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:

  • ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
  • VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
  • ROSSI (solo cognome paterno)
  • VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)

Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Codice fiscale

L’Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l’Agenzia delle Entrate.

La cittadinanza del neonato

È cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull’atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall’autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza “da definire“, fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile

Come fare

Dove ci si deve rivolgere

  • presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
  • presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
  • presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento);
  • presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento);
  • presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).

 

Cosa serve

Documentazione necessaria

  1. documento d'identità del/i dichiarante/i
  2. attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto
  3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

L'atto di nascita deve essere formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione.

Procedure collegate

Formazione dell'atto di nascita

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

Vincoli

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
  • può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica.

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Ulteriori informazioni

Riconoscimento del figlio prima del parto

Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.

Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.

Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.

Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 Cognome e nome del nascituro

Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.

La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

Come fare

È necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.

Cosa serve

Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.

Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.

Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).

Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 12/03/2024, 14:15

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