L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
È necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi
È necessario presentare un'apposita domanda (da parte di entrambi i coniugi) all'Ufficio di Stato Civile.
L'istanza può essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'Ufficiale di Stato Civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.
Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
Il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Rispetto a tali dichiarazioni l'Ufficiale di Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Un atto di separazione o divorzio
ATTENZIONE
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'Ufficio di Stato Civile che dall'Ufficio Anagrafe.
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione residente.
La L. n. 55/2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, ha previsto che al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma entro 30 gg. dalla redazione dell'atto.
Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni
Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Il giorno dell'appuntamento
Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.
Sottoscrizione dell'accordo
Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
Appuntamento per la conferma dell'accordo stipulato
L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.
Conferma o annullamento dell'accordo sottoscritto
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
Decorrenza degli effetti della separazione o divorzio
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 €
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Magenta potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale mediante:
L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi.
Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.
La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati.
La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta.
Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile).
L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.