L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. Questa richiesta è gratuita e non richiede motivazione, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione.