A seguito della separazione tra coniugi, resta comunque la possibilità di riconciliarsi, con una procedura relativamente semplice, introdotta con l’attuale Regolamento dello Stato Civile
Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale
Chi può presentare
I diretti interessati
Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.
Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.
La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X), o presso il notaio nell’ambito di una convenzione patrimoniale, o presso l’autorità consolare, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata giudiziale o amministrativa, in accordo con il disposto dell’art. 157 del codice civile: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” (art.157 codice civile).
La presenza degli sposi
L’art. 157 del codice civile riporta che gli sposi possono, di comune accordo, dichiarare la propria volontà di riconciliarsi, e non è previsto in modo esplicito che detta dichiarazione debba avvenire verbalmente in presenza, pertanto il presentarsi di persona davanti all’Ufficiale costituisce una facoltà e non un obbligo, e sono valide le altre modalità previste dalla normativa, in particolare il D.P.R. 445/2000, che prevede la posta, classica o elettronica, accompagnando la dichiarazione con la copia di un documento di identità.
Occorre fissare un appuntamento per consentire all'ufficio di acquisire la documentazione necessaria.
Nel giorno stabilito gli interessati devono presentarsi per rendere la dichiarazione che in una certa data si sono riconciliati.
Di questa riconciliazione è fatta annotazione sull'atto di matrimonio.
È necessario presentare un'apposita domanda all'Ufficio di Stato Civile
L'annullamento della separazione
Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione.
Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.
Redazione dell’atto di riconciliazione
Non è previsto alcun costo
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.