Informazioni inerenti la raccolta di firme per proposte di Referendum popolari, proposte di legge di iniziativa popolare, petizioni e per la presentazione di liste e candidati alle elezioni, i cui moduli sono depositati e disponibili per la sottoscrizione
Agli elettori iscritti nelle liste elettorali.
Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte, non possono firmare per le proposte di Referendum o di Legge di iniziativa popolare, in quanto non fanno parte del corpo elettorale che può votare in occasione di Referendum o per l'elezione del Parlamento.
Referendum abrogativo
L’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori, le cui sottoscrizioni devono essere raccolte su appositi moduli ed essere autenticate da un pubblico ufficiale. Possono firmare tutti i cittadini italiani che siano elettori.
La sottoscrizione può essere fatta anche fuori dal proprio Comune di residenza), o alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”.
Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L’articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall’azione dell’istituto. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.
Legge di iniziativa popolare
La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all’iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione), un progetto di legge, che sarà discusso e votato.
L’iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, in quanto la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull’ordinamento, infatti vi deve essere anche la volontà del titolare della funzione legislativa (il Parlamento a livello nazionale e il Consiglio Regionale a livello regionale) affinché il testo diventi legge.
Il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell’istituzione acceduta: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme e presentare la proposta alla Corte di Cassazione.
Anche tali firme devono essere raccolte su moduli appositi e devono essere autenticate da un pubblico ufficiale con le medesime modalità previste per le proposte di Referendum abrogativo).
Petizione popolare
Una petizione è una richiesta ad un’autorità – generalmente governativa – o a un ente pubblico. Nel linguaggio colloquiale, una petizione è un documento sottoscritto da più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato.
Per una petizione non è necessaria l’autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d’identità, per questo le raccolte di firme su Internet hanno lo stesso valore legale anche quando non utilizzano meccanismi di autenticazione dell’utente come la firma digitale.
Per la petizione non esiste un numero minimo di firme da raccogliere o la necessità di convalida delle firme. Il Parlamento Europeo prevede che un qualsiasi cittadino può presentare una petizione, individualmente o in associazione con altri.
L’ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all’art. 50 della Costituzione. Il diritto di petizione è inoltre considerato diritto fondamentale dell’Unione Europea e, come tale, inserito nell’apposita Carta dal Parlamento Europeo all’art. 44.
Per le petizioni alla Commissione Europea la raccolta delle firme si può effettuare sia cartacea sia online, ed è necessario inserire almeno nome, cognome e comune di residenza. Non esiste certificazione autentica, le firme servono a dimostrare il consenso dei cittadini sulla richiesta.
Raccolta di sottoscrizioni degli elettori per la presentazione di liste e candidati alle elezioni
In occasione delle tornate elettorali per le elezioni, è possibile che sia prevista la raccolta di sottoscrizioni degli elettori al fine della presentazione di liste e candidati. Le modalità e i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni variano a seconda del tipo di elezione.
Per le elezioni comunali, ogni lista che intende presentarsi deve raccogliere un minimo di 175 ed un massimo di 350 sottoscrizioni di elettori del Comune, tra il 180° e il 30° giorno antecedente le votazioni.
Come avviene la raccolta delle firme
La raccolta delle firme può avvenire:
• presso gli uffici comunali;
• in altri luoghi organizzati dai comitati promotori, liste e partiti.
Per alcune tipologie di firme, quali quelle per referendum e iniziative di legge popolari, i moduli sui quali la firma viene raccolta, devono essere vidimati dal Segretario comunale o dal Cancelliere di un tribunale, prima della raccolta delle firme (art.7, L. n.352/1970).
Per poter firmare è necessario:
• essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano;
• presentare un documento d’identità personale valido;
• i cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l’elezione del Parlamento Europeo e/o per le elezioni comunali, possono sottoscrivere esclusivamente moduli inerenti tali procedimenti elettorali;
• per la sottoscrizione di referendum e petizioni comunali, sono i rispettivi regolamenti dei comuni che prevedono coloro che possono firmare.
La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, e deve essere eseguita in presenza del pubblico ufficiale che esegue l’autentica.
I pubblici ufficiali autorizzati dalla Legge (art.14 della L. n.53/1990) ad eseguire l’autentica sono i seguenti:
• i notai,
• i giudici di pace,
• i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture,
• i segretari delle procure della Repubblica,
• gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza,
• i membri del Parlamento,
• i presidenti delle province,
• i sindaci metropolitani,
• i sindaci,
• gli assessori comunali e provinciali,
• i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali
• i componenti della conferenza metropolitana,
• i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
• i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
• i segretari comunali e provinciali,
• i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
Raccolta per via telematica delle firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare
La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021, la quale ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Una riforma che garantisce appieno la partecipazione democratica anche delle persone con disabilità, cui finalmente sarà possibile, oltre che firmare online, essere protagonisti delle campagne referendarie nelle piazze virtuali.
Sino ad oggi, infatti, l’unica modalità consentita di raccolta firme era quella su moduli cartacei preventivamente vidimati dal Comune e da effettuarsi alla presenza di un pubblico ufficiale che svolga la funzione di autentica.
I cittadini, invece, a partire dal 2022 possono sottoscrivere telematicamente le proposte di referendum costituzionali e abrogativi nonché le leggi di iniziativa popolare, in due modi:
a) attraverso un’apposita piattaforma pubblica;
b) tramite le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.
Viene meno, quindi, per le sole firme raccolte online, l’obbligo di autenticazione tramite pubblico ufficiale.
È necessario rivolgersi all'ufficio elettorale.
È necessario tenere presente che presso i Comuni è possibile firmare per Referendum e proposte di Legge di iniziativa popolare, solo nel caso in cui i rispettivi comitati promotori abbiano depositato i loro moduli presso il Comune stesso.
RICHIESTE DI RACCOLTA DI SOTTOSCRIZIONI DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
È possibile la sottoscrizione presso l’Ufficio Elettorale
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Lista o Comitato promotore: Insieme Liberi Uscita
Scadenza del termine per la raccolta delle sottoscrizioni: 27 aprile 2024
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/insiemeliberiufficiale/
Per la sottoscrizione il firmatario deve presentare un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione statale con fotografia)
La possibilità di sottoscrivere i moduli per la presentazione di richieste di referendum popolari, progetti di legge di iniziativa popolare, liste e candidati per le elezioni.
Le scadenze per la sottoscrizione dei moduli variano a seconda della tipologia di raccolta di sottoscrizione
Non è previsto alcun costo
La vidimazione dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni per la promozione di Referendum o di Leggi di iniziativa popolare
I moduli per la raccolta delle firme non possono essere utilizzati fino a quando non vengono vidimati dal Segretario Comunale o dal Cancelliere capo del Tribunale (Art.7, L. n.352/1970).
I moduli per la raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario comunale o dal Cancelliere capo dirigente di cancelleria di Pretura, Tribunale o Corte d'Appello (art.7 L. n.352/1970).
I moduli vidimati dal Segretario comunale possono essere utilizzati per la raccolta delle firme nel territorio del Comune, quelli vidimati dal Cancelliere capo, possono essere utilizzati nel territorio di competenza del Tribunale.
I moduli vidimati devono riportare una data antecedente a quella della raccolta delle sottoscrizioni sul modulo stesso.