A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
In data 5/06/2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
È necessario rivolgersi ad un Ufficio di Stato Civile di un Comune italiano.
Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a sua scelta, tramite compilazione di apposita dichiarazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile in un Comune di loro scelta.
La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.
Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune. Entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Occorre compilare apposita istanza e allegare documenti di identità.
Nel caso di cittadini stranieri, è necessario presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (Consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’Ufficiale dello Stato Civile deve dare formale comunicazione agli interessati.
La celebrazione di un’unione civile.
Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato Civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile). Per quanto riguarda le modalità e il luogo di celebrazione, si rimanda a quanto previsto per i matrimoni civili.
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'Unione civile.
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
È previsto il costo per l’utilizzo delle Sale comunali come specificato nella sezione matrimoni
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Non è possibile costituire unioni civili quando:
- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile (parentela, affinità, adozione)
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione.
Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Cause impeditive (commi 4 e 5 della L. n.76/2016)
Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per il scioglimento del matrimonio.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014; oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.