L’autorizzazione alla sepoltura
L’autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione), deve essere rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile:
- in carta libera senza spese (art.10, tab. B, del D.P.R. n. 642/1972);
- trascorse 24 ore dalla morte, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti;
- dopo essersi accertato della morte per mezzo di un medico necroscopo.
In caso di morte violenta o quando esista un sospetto di reato, ovvero quando sia stato inviato un rapporto all’Autorità Giudiziaria o vi sia stato un intervento di questa, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria.
L’autorizzazione alla cremazione
Per la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.
Infatti mentre per quest’ultima è sufficiente l’accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:
- la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
- l’esclusione della morte sospetta dovuta a reato.
A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:
- certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta dell’autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;
Nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.
È anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
Chi può decidere la cremazione
Se per accedere all’inumazione o alla tumulazione non è previsto alcun particolare procedimento, nel caso della cremazione è necessario che l’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisca la volontà del defunto o dei familiari.
È previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari.
Il testamento
Questo può essere pubblico (quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni), segreto (scritto dal testatore o da altri e, una volta sottoscritto dal testatore, deve essere consegnato al notaio), oppure olografo (scritto dall’interessato di suo pugno, datato e sottoscritto).
La differenza tra queste forme di testamento è che mentre quello pubblico non necessita di pubblicazione ma deve solo essere registrato nel repertorio generale, quello segreto e quello olografo devono essere pubblicati per poter essere eseguibili. Da ciò consegue che all’ufficiale di stato civile dovrà essere prodotto:
- copia autentica rilasciata dal notaio, nel caso di testamento pubblico;
- copia autentica rilasciata dal notaio con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sia per il testamento segreto che per quello olografo.
L’iscrizione alla società di cremazione
Nel caso in cui il defunto abbia aderito, in vita, ad una Società per la Cremazione, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà acquisire la dichiarazione da parte del rappresentante legale della Società nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso.
Anche in questo caso la previsione legislativa prevede che l’iscrizione non debba essere considerata qualora “i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla Socrem”.