Tutti i cittadini maggiorenni registrati in ANPR
Si tratta di un Progetto del Ministero dell’Interno – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che, tra le varie funzionalità, ha attivato una serie di servizi al cittadino attraverso i quali il cittadino può in modo del tutto autonomo:
Richiesta cambio di residenza
Le dichiarazioni di residenza relative a:
DOVRANNO essere inserite ESCLUSIVAMENTE sul portale del Ministero dell’Interno ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it
Si potrà accedere al portale dell’Anagrafe Nazionale - nell’area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.
Le Dichiarazioni anagrafiche di residenza di IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO si potranno presentare direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe prendendo appuntamento al numero 02.9735325 o inoltrare via PEC la dichiarazione all’indirizzo istituzionale del Comune di Magenta protocollo@pec.comune.magenta.mi.it
Coloro che sono impossibilitati all’inserimento sul portale ministeriale potranno richiedere appuntamento al numero 02.9735325.
È necessario essere in possesso di Identità Digitale
Richiesta di cambio di residenza
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche della Polizia Locale, senza che l'Ufficio Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Ufficio Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.
I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni.
I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A della modulistica ministeriale.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d´identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente (carta di identità in corso di validità o passaporto) e che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo medesimo.
I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell´Allegato A della modulistica ministeriale.
I cittadini comunitari provenienti dall´estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato B della modulistica ministeriale.
Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con l´asterisco) per chi presenta il modulo cartaceo.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall’estero cittadini appartenenti all’Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell’Allegato B della modulistica ministeriale.
Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, dopo l’accertamento della Polizia Locale e le verifiche del possesso dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata) e successivo provvedimento di annullamento, la nuova residenza si considererà confermata.
In caso di annullamento sarà ripristinato con effetto retroattivo, il precedente indirizzo di residenza.
L’Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, anche al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità giudiziaria.
Non si forniscono informazioni telefoniche o di persona circa la fase del procedimento.
Tutti coloro che intendono chiedere la residenza (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l’obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.
Non è possibile dichiarare di essere residente presso un’abitazione in ristrutturazione (cantiere edile).
Al fine di facilitare l’accertamento da parte della Polizia Locale si consiglia di apporre il proprio cognome sul citofono e/o sul campanello dell’abitazione.
Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di veicoli targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.
Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 15:35