Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell’iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all’estero, affinché non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall’appartenenza alla comunità nazionale.
Quindi l’AIRE è uno strumento di perseguimento di finalità pubbliche di interesse generale e strumento di utilità pratica e necessario per tutti i cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero, e che mantengono un legame con il territorio nazionale, senza soluzione di continuità ed esercitando le loro prerogative con la flessibilità che i registri anagrafici possono garantire.
L’A.I.R.E consente:
È necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente
Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
• a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
• prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'iscrizione all'A.I.R.E. è GRATUITA. Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio. L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.
L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.
Non è previsto alcun costo
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 15:40