A tutti coloro, cittadini italiani, che ritengono di avere diritto a modificare il proprio cognome e/o nome
Chi può presentare
I diretti interessati o, se minori, i genitori o il tutore
Relativamente alla possibilità di cambiare il cognome e nome, sono previsti:
1. il cambiamento o l’aggiunta del cognome concessa con Decreto del Ministro dell’Interno;
2. il cambiamento del nome e/o del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale, autorizzato con decreto del Prefetto.
In entrambi i casi l’effetto del cambiamento è subordinato all’annotazione del Decreto sull’atto di nascita del richiedente, sull’atto di matrimonio e sugli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni; motivazioni che debbono essere valide e fondate, trattandosi di un dato, il nome od il cognome, attinente l’identità della persona, dunque rientrante tra i diritti della personalità.
L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani
Una volta eseguita l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome. In caso di concessione il decreto andrà anche notificato, a cura dell’istante, ad eventuali opponenti.
Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.
Il cambio del nome
La possibilità di cambiare il proprio nome è data a chi vuole cambiarlo perché quello attribuito alla nascita è ridicolo o vergognoso, o perché al proprio vuole aggiungere un altro nome.
Si deve ricorrere a tale istituto giuridico anche nel caso in cui l’interessato, straniero divenuto italiano, voglia eliminare il patronimico, elemento considerato parte del nome, ma sconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano.
Si deve ricorrere a questo stesso strumento normativo quando non è possibile applicare l’articolo 36 del D.P.R. 396/2000, e cioè:
• per chi ha avuto un nome composto da più elementi ed è nato dopo il 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del D.P.R. 396/2000);
• per chi ha già richiesto l’annotazione prevista dall’articolo 36 e vuole tornare indietro al nome originale;
• per chi ha il nome formato da due elementi e vuole unificarli
Ugualmente si deve procedere al cambio di nome quando è stata rifiutata la richiesta di rettifica dal Tribunale, proposta ai sensi dell’articolo 95 del DP.R. 396/2000.
La richiesta
La richiesta alla Prefettura può essere presentata solo da cittadini italiani.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto.
La domanda, scaricabile dal sito della Prefettura di Milano deve essere presentata dall'interessato, anche a mezzo posta, unitamente a copia di documento di identità.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Una volta ottenuto il decreto dal Prefetto, dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Pertanto è necessario rivolgersi a tale Comune, o ad entrambi se diversi.
Una volta terminata la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti l'eseguita affissione e la sua durata (attestato di eseguita pubblicazione).
Il Prefetto, una volta fatte le verifiche di rito, adotterà un provvedimento definitivo che, se favorevole, andrà trascritto, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile del Comune di residenza, per la successiva annotazione sull'atto di nascita.
Una volta eseguita l'annotazione sull'atto di nascita, la variazione diventerà effettiva e potrà essere modificato il dato anche nei registri anagrafici.
Un decreto che dovrà essere pubblicato nel Comune di nascita e nel Comune di residenza
Non vi sono scadenze per i cittadini ai fini della presentazione della domanda alla Prefettura
Trascrizione del Decreto Prefettizio
Marca da bollo di € 16,00 per istanza di trascrizione del Decreto
Il cambio di nome e/o cognome, comporta la sostituzione di tutti i documenti d'identità e riconoscimento in possesso della persona interessata.
Se il cambio del nome riguarda un minore, la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro.
In caso di particolare difficoltà, e valutata l’urgenza e l’interesse del minore, può sottoscrivere l’istanza anche uno solo dei genitori; in questo caso la Prefettura deve far notificare il decreto autorizzatorio alle pubblicazioni anche all’altro genitore, come previsto dal comma 1 bis dell’articolo 90 del D.P.R. n. 396, come modificato ed integrato dall’articolo 3 del D.P.R. n. 54/2012.
Riguardo ai minori, l’istanza di cambio di nome può essere presentata anche dall’affidatario, come inteso dagli articoli 2 e seguenti della legge 4/05/1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).
Cambio nome cittadino straniero
La procedura sopradescritta non è applicabile ai cittadini stranieri, soggetti in questa materia attinente i diritti della personalità alla legge del loro stato di appartenenza (articolo 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218).
Proprio perché soggetti solo alla loro legge, per cambiare, modificare od integrare il nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia, è sufficiente una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.