Imposta di soggiorno

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Il Regolamento per l’applicazione dell'imposta di soggiorno nel comune di Magenta si applicherà a partire dal 1° gennaio 2026.

Questa sezione le fornirà le informazioni generali sull'imposta di soggiorno.


A chi è rivolto

L’imposta di soggiorno si applica ai pernottamenti effettuati:

  • nelle strutture ricettive indicate nell’art. 18 della legge n. 27 del 01/10/2015 della regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni;
  • negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall’art. 4 del D.L. del 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni;
  • negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.

Descrizione

In data 28/10/2025 il consiglio comunale ha istituito l’imposta di soggiorno nel comune di Magenta ed ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, che si applicherà a partire dal 1/1/2026.

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste all’articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 14/03/2011 e il relativo gettito è destinato a finanziare interventi per il turismo e ogni altra finalità prevista dalla legge.

La delibera del consiglio comunale e il regolamento sono consultabili nella sezione documenti.

Le tariffe dell’imposta di soggiorno saranno stabilite da un apposito atto della Giunta Comunale.

 

 

Copertura geografica

Territorio del comune di Magenta.

Come fare

Il pagamento dell’imposta di soggiorno dovrà essere corrisposto dall’ospite direttamente al gestore entro e non oltre il momento della partenza.

L’imposta si applica ad ogni ospite per un massimo di 3 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.

I clienti delle strutture ricettive che, alla data di istituzione dell’imposta di soggiorno, hanno già sottoscritto un’offerta economica per il pernottamento presso le strutture ricettive del comune di Magenta sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno.

Sono previsti casi di esenzione dal versamento dell’imposta; per questi si rimanda alla sezione “Casi particolari”.

Cosa serve

E’ importante sapere che per poter beneficiare dell’esenzione è di norma necessario presentare al gestore un’autocertificazione che ne indica il motivo, corredata dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Il modulo per l’autocertificazione viene fornito dal gestore o può essere scaricato dalla sezione “documenti” della presente sezione.

Cosa si ottiene

Imposta di soggiorno.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze a carico di chi soggiorna presso le strutture del comune di Magenta.

I gestori delle strutture sono tenuti a diversi adempimenti, come da regolamento comunale e normativa vigente.

Quanto costa

Non sono previsti costi aggiuntivi oltre al pagamento dell’imposta.

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • gli iscritti all’anagrafe dei residenti del comune di Magenta;
  • i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  • i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori (o due eventuali accompagnatori delegati). Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione (ex L. n. 104/ 1992 e analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri) e relativo accompagnatore (uno);
  • gli autisti di autobus turistici, gli accompagnatori turistici e le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica (come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635). L’esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall’Ente di appartenenza;
  • i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato che prestano servizio in occasione di calamità e grandi eventi individuati dalla pubblica autorità;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche e/o dallo stesso comune di Magenta, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • lavoratori dipendenti presso le strutture ricettive.

Il diritto all’esenzione comporta, di norma, la compilazione da parte dell’ospite di una autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità del dichiarante.

Tale modulo verrà fornito dal gestore della struttura.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 04/11/2025, 09:40

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