IMU - Versamento dell'imposta

Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.


A chi è rivolto

  • Al proprietario di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • Al genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Al concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • Al locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Descrizione

L’imposta è dovuta, dai soggetti passivi, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per contro degli altri, dandone immediata comunicazione al Servizio tributi che provvederà ad aggiornare i propri archivi. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore mediante apposita denuncia di variazione IMU. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00). 

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dello stesso codice.

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Copertura geografica

Comune di Magenta relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Come fare

Accedendo al calcolatore IMU dall'apposito bottone disponibile nella sezione "Accedi al servizio" potrai calcolare l'importo dell'IMU da versare.

Cosa serve

Dati catastali (ricavabili da rogito o visura catastale aggiornati)

Per il valore delle aree fabbricabili consulta la deliberazione della Giunta Comunale dell'anno di riferimento. 

Cosa si ottiene

Ottieni il modello F24 utile per poter effettuare il versamento.

Tempi e scadenze

Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

Nel caso in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

16 giugno

pagamento dell'acconto oppure della soluzione unica

16 dicembre

pagamento del saldo

Quanto costa

Il servizio "calcolatore IMU" è gratuito.

Casi particolari

  • Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  • Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
  • Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/09/2024, 16:11

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